ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E DURATA
1. È costituita la Federazione Italiana degli Eteni, di seguito indicata come “FIDE” o “Federazione”.
2. La FIDE segue e pratica il culto tradizionale dei popoli germanici detto etenismo organizzato nei termini del wolfsangismo.
3. La Federazione aderisce alla International Wolfsangist Communities (IWC) quale ente religioso internazionale di riferimento e ne è autorizzata.
4. l’International Wolfsangist Communities (IWC) approva ed autorizza il presente statuto nazionale per mezzo dell’apposita Bolla allegata.
2. La Federazione ha sede in Trento, in via della Villa di Baselga 24, e si articola territorialmente secondo le strutture di cui all’articolo 4.
3. La federazione è un ente di religione e di culto, e persegue anche fini di educazione, cultura e umanitari coessenziali alla propria concezione etica e filosofica.
4. La Federazione rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli di fronte alle autorità civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli interessi.
5. La sua durata è illimitata.
ARTICOLO 2
FINALITÀ DELL’ISTITUTO
La federazione è un’entità etena la quale fa riferimento alle tradizioni ed alle pratiche del Wolfsangismo contenute nel manuale spirituale (Wolfsbuch).
Le sue finalità sono:
1. far conoscere e diffondere i principi etici e le origini storiche della fede tradizionale germanica quali saghe, cronache et similia;
2. dare l’opportunità agli eteni di fare parte di un’organizzazione nazionale al fine di essere tutelati nella pratica e nella vita religiosa;
3. favorire l’approfondimento dei testi, delle saghe e della storia dei popoli germanici a tutti i suoi associati e non;
4. promuovere la pratica etena wolfsangista mediante la celebrazione di rituali pubblici, privati, cerimonie ufficiali, matrimoni e funerali e la pratica di assistenza spirituale sia privata che negli istituti pubblici;
5. mantenere vivi e trasmettere le pratiche, l’etica, la tradizione e la filosofia del wolfsangismo mediante lo studio, la meditazione e l’impegno quotidiano dei suoi membri;
6. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune per la realizzazione dei valori etici dell’organizzazione, dell’aiuto e del sostegno verso la flora e la fauna del continente europeo, e per la elevazione spirituale della società in generale.
ARTICOLO 3
GLI APPARTENENTI ALLA FIDE
1. Possono aderire alla Federazione coloro che accettano sinceramente i regolamenti, le tradizioni, i ruoli, la sacralità e le strutture organizzative della FIDE, che accettano di operare per la propria elevazione spirituale e per quella degli altri attraverso le pratiche filosofiche proprie dell’etenismo.
2. Può entrare a far parte della Federazione chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche, si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui all’articolo 2.
3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale di cui all’articolo 4, comma 3, direttamente dall’interessato ed è valutata ed accolta dall’organismo direttivo della struttura medesima il quale, in caso di approvazione, lo sottopone all’Alto Goði per l’inserimento a Registro e per il rilascio dell’Atto di Adesione.
4. Si entra a far parte della FIDE con l’iscrizione nel Registro dei Fedeli seguito dalla consegna dell’apposito Atto di Adesione sottoscritto dall’Alto Goði.
Con la consegna dell’Atto di Adesione l’iscritto entra a far parte della comunità religiosa nazionale ed internazionale, si impegna dunque a partecipare alle attività di culto ed alle attività accessorie al culto, nel rispetto dei principi religiosi e delle regole statutarie della FIDE.
5. L’appartenente alla Federazione può recedere dalla comunità locale, e quindi dalla Federazione stessa, mediante comunicazione scritta, inviata alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione.
6. L’appartenente alla Federazione può essere espulso dalla FIDE a causa di gravi o reiterati comportamenti scorretti, immorali, che possano minare l’integrità o il buon nome della Federazione o che si pongano in contrasto con i regolamenti della FIDE.
L’espulsione è attuata con la maggioranza assoluta dei voti del Thing. L’appartenente espulso può fare ricorso, se lo ritenga necessario, all’Assemblea dei Goðar entro 60 giorni dall’atto di espulsione la quale si impegna a confermare o revocare l’espulsione nella prima seduta utile.
ARTICOLO 4
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI LOCALI
1. La comunità dei fedeli della Federazione si articola in strutture locali e nazionali.
2. La struttura di base è il Focolare, che è composto da un ristretto numero di fedeli appartenenti ad una stessa unità familiare e che si radunano per la celebrazione di specifiche cerimonie private secondo le tradizioni del wolfsangismo. Il Capofamiglia è l’officiante designato delle celebrazioni private. È considerato Capofamiglia il membro più anziano dell’unità familiare di ambo i sessi.
3. La struttura organizzativa locale è la Fara, che realizza e si fa carico delle attività di culto pubbliche, di aggregazione della comunità, di studio ed umanitarie, tenendo presenti i bisogni e le caratteristiche dell’ambito territoriale di sua competenza, dei fedeli locali e della popolazione residente.
La Fara svolge inoltre funzioni di raccordo con gli organi nazionali della Federazione, in particolare con il Thing e valuta le richieste di adesione di cui all’articolo 3, comma 3 con le modalità specificate al presente articolo comma 4.
4. Le Fare sono coordinate ciascuna da un responsabile locale, denominato Duca, che ne promuove ed organizza le attività e che presta il suo servizio in favore della comunità, e da un Goði (Ministro di Culto) che sostiene e promuove le attività di culto e di sostegno ai fedeli.
5. Le istituzioni ufficiali per ogni Fara sono:
5.1. Il Duca. I Duchi sono i responsabili locali, sono designati e revocati dall’Assemblea della Regola, durano in carica cinque anni e il loro incarico può essere rinnovato.
5.2. Il Goði. I Goði sono i Ministri di Culto delle singole Fare, sono designati e revocati dall’Assemblea dei Goði, su proposta dell’Assemblea della Regola, il loro incarico è perpetuo salvo rinuncia dell’interessato o revoca dall’incarico.
5.3. L’Assemblea della Regola. L’Assemblea della Regola si riunisce ogni anno in occasione del Solstizio d’Inverno, e prevede la partecipazione dei capifamiglia di ogni Fara, il regolamento individua gli specifici compiti dell’Assemblea della Regola.
6. Le cariche locali sono cumulabili sia con altre cariche locali, purché all’interno della stessa Fara, che con le cariche nazionali.
7. Il Thing può nominare, in caso di comprovata necessità, responsabili locali con incarichi specifici i cui termini di nomina e decadenza sono espressi dal regolamento.
ARTICOLO 5
ORGANI NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE
Gli organi nazionali della Federazione sono:
1. Il Thing;
2. Il Reik;
3. I Maggior Domini;
4. L’Assemblea dei Goðar;
5. L’Alto Goði
6. Il Tesoriere
7. Il Comitato Direttivo Finanziario;
8. Il Collegio dei Revisore dei Conti.
ARTICOLO 6
IL THING. COMPOSIZIONE
1. Sono membri del Thing i responsabili delle Fare (Duchi) di cui all’articolo 4 comma 5.1.
2. Sono, inoltre, membri del Thing tutti gli Arimanni nominati dal Thing fino al giorno della convocazione dello stesso.
3. È membro di diritto del Thing l’Alto Goði.
4. Il Thing può nominare nuovi Arimanni in numero non superiore a 10 in carica contemporaneamente, scegliendo tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini di esperienza e di saggezza e a costituire un qualificato raccordo tra l’Istituto ed i Fedeli. Gli Arimanni sono scelti per le spiccate virtù incarnate e durano in carica a vita. L’ufficialità della nomina degli Arimanni avviene mediante la Cerimonia del Giuramento.
5. Il Thing dura in carica tre anni, salvo che l’Assemblea dei Goðar non ne disponga la proroga per un periodo non superiore ad un anno.
ARTICOLO 7
IL THING. FUNZIONI E POTERI
1. Il Thing elegge tra i propri membri il Guardasigilli, con funzioni di presidenza e di attivazione dell’organo per l’assolvimento delle sue funzioni e l’esercizio dei suoi poteri.
2. Il Thing svolge la funzione di raccordo tra le strutture comunitarie e territoriali della FIDE e l’Assemblea dei Goðar, discute ed approva le attività non di culto della FIDE ed esprime le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto.
3. Il Regolamento individua le specifiche competenze del Thing.
4. Il Thing si riunisce una volta l’anno in concomitanza dell’Equinozio di Primavera, e tutte le volte in cui deve procedere ad adempimenti statutari.
5. Il Thing nomina il Tesoriere del Comitato Direttivo finanziario con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nomina altresì con la maggioranza dei suoi componenti gli altri membri del Comitato Direttivo finanziario.
6. Il Thing può, con delibera motivata, revocare, dichiarando decaduto dalla carica il Tesoriere del Comitato Direttivo Finanziario, dopo aver sentito le sue ragioni in seduta congiunta con il Comitato Direttivo Finanziario. In caso di revoca del Tesoriere, il Thing può dichiarare decaduto il Comitato Direttivo nel suo insieme purché provveda contestualmente a nominare il nuovo Comitato.
7. Per la revoca del Tesoriere e del Comitato Direttivo finanziario, è necessaria la maggioranza dei componenti del Thing.
ARTICOLO 8
IL REIK
1. Il Reik è eletto dal Thing tra gli Arimanni che ne fanno parte.
2. Il Reik dura in carica a vita e può dimettersi in qualunque momento.
3. Il Reik dirige l’Istituto esercitando tutti i poteri che non competono statutariamente agli altri organi collegiali. Egli può sottoporre al Thing quesiti o questioni che richiedano un esame o una decisione nel merito.
4. Il Reik può nominare, previo parere conforme del Thing, due o più Maggior Domini cui può delegare specifici poteri in modo temporaneo o permanente.
5. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Reik, il Thing viene convocato dal più anziano di età dei suoi componenti che sia Arimanno per procedere alla elezione del nuovo Reik. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica. Durante tale periodo il Thing svolge esclusivamente le funzioni ordinarie e non può procedere ad alcuna nomina.
ARTICOLO 9
I MAGGIOR DOMINI
1. I Maggior Domini sono nominati dal Reik tra i membri che fanno parte del Thing. I Maggior Domini rappresentano il Reik all’interno della Federazione.
2. I Maggior Domini esercitano i poteri che il Reik deleghi loro in modo temporaneo o permanente.
3. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o cessare dalla carica, il Reik, i Maggior Domini cessano immediatamente dalla carica.
ARTICOLO 10
L’ASSEMBLEA DEI GOÐAR. COMPOSIZIONE
1. l’Assemblea dei Goðar è composta da tutti i Ministri di Culto in carica. Essa dura in carica per 4 anni. Il Regolamento disciplina la procedura per il rinnovo dell’Assemblea dei Goðar.
2. Il Regolamento definisce eventuali ulteriori requisiti necessari per l’ingresso dei Ministri di Culto nell’Assemblea dei Goðar.
3. Il Guardasigilli è di diritto uditore dell’Assemblea dei Goðar e svolge il compito di tramite tra questa ed il Thing.
ARTICOLO 11
L’ASSEMBLEA DEI GOÐAR. FUNZIONI E POTERI
1. L’Assemblea dei Goðar programma e coordina le attività della Federazione di rilevanza nazionale, in materia di culto e di religione.
2. L’Assemblea dei Goðar si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti che possono essere sottoposte al suo esame anche dal Reik e dal Thing.
3. L’Assemblea dei Goðar nomina i Ministri di culto tra i membri della comunità di fedeli che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12. Le nomine dei Ministri di culto sono approvate con votazione. La nomina ha effetto dopo la consegna dell’Atto di Ministerio da parte dell’Alto Goði.
4. Per la nomina dei Ministri di Culto è necessaria la maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Goðar.
5. L’Assemblea dei Goðar ha diritto di veto sulle decisioni prese dal Thing.
ARTICOLO 12
I MINISTRI DI CULTO
1. I Ministri di Culto (Goði) sono nominati dall’Assemblea dei Goðar su proposta dell’Assemblea della Regola di cui all’articolo 4 comma 5.2 tra i membri della comunità di fedeli che si distinguono per esperienza di Fede, conoscenza e comprensione dei principi dell’Etenismo, della filosofia Wolfsangista, e per capacità di guida e di consiglio nei confronti dei fedeli.
2. I Ministri di Culto presiedono le cerimonie di culto pubbliche previste dalla FIDE, svolgono funzioni di assistenza spirituale nei confronti della comunità di fedeli loro affidata, e assolvono agli altri compiti affidati loro dall’Assemblea dei Goðar.
3. Il Regolamento definisce i requisiti necessari per la nomina a Ministro di culto, nonché i gradi di anzianità ed i codici di comportamento da seguire.
ARTICOLO 13
L’ALTO GOÐI
1. L’ Alto Goði è eletto tra i Ministri di Culto con i ⅔ delle preferenze dell’Assemblea dei Goðar.
2. L’Alto Goði presiede l’Assemblea dei Goðar.
3. L’Alto Goði consegna l’Atto di Ministerio a tutti i Ministri di Culto nominati dall’Assemblea dei Goðar e ne trascrive i nominativi nell’apposito registro.
4. L’Alto Goði consegna l’Atto di Adesione a tutti i nuovi fedeli ammessi dall’Assemblea della Regola di cui all’articolo 3 comma 3 e ne trascrive i nominativi nell’apposito registro.
5. L’Alto Goði rappresenta la Federazione nei rapporti con le autorità pubbliche e nei rapporti internazionali.
6. L’Alto Goði dura in carica 10 anni. Alla morte gli subentra ad interim il Ministro di Culto con maggiore anzianità di servizio fino all’elezione di un nuovo Alto Goði.
ARTICOLO 14
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
1. La Federazione è titolare dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso comunque acquistato, o pervenutogli per donazione o per lascito testamentario.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell’Istituto stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, dai contributi volontari degli appartenenti all’Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici che privati.
3. Il Regolamento ordina la gestione patrimoniale interna alla FIDE.
ARTICOLO 15
IL TESORIERE
1. Il Tesoriere viene nominato dal Thing che lo elegge con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile.
3. Il Tesoriere presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 comma 4.
4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Tesoriere, il Thing viene convocato dal Reik per procedere alla nomina del nuovo Tesoriere. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica.
ARTICOLO 16
IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO
1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Tesoriere, nominato con le modalità di cui all’articolo 15, e da cinque membri nominati dal Thing.
2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni. Allo scadere del triennio, viene rinnovato seguendo le procedure di cui al comma precedente. Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito con le stesse modalità.
3. Un membro del Comitato Direttivo Finanziario che, senza specifica giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive del Comitato, cessa automaticamente di farne parte.
4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Tesoriere del Comitato Direttivo Finanziario, la carica viene assunta ad interim dal più anziano d’età dei membri del Comitato, fino al momento della nomina del nuovo Tesoriere. Nel periodo interinale il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni partecipano almeno 4 dei suoi componenti. Esse sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata dal Tesoriere.
7. Nel caso di acquisto, alienazione o permuta di beni immobili, rilascio di garanzie reali, o comunque di atti od operazioni di rilevante entità, la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato e, in ogni caso, anche dal Tesoriere, dopo aver ottenuto il benestare da parte del Thing.
8. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 15, comma 3.
9. Il Tesoriere esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente dell’operato del Comitato il Thing secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Tesoriere almeno due volte l’anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 maggio per il bilancio preventivo ed altri adempimenti, la seconda entro il 31 dicembre per il bilancio consuntivo ed altri adempimenti. In sessione straordinaria sarà convocato ogniqualvolta si rivelasse necessario, o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.
ARTICOLO 17
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Thing. I revisori devono essere iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, o al Registro dei Revisori contabili.
2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dal Comitato Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le scritture. Essi redigono ogni anno una relazione in merito e la trasmettono al Thing.
3. In assenza dei requisiti di legge che necessitano della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti questo è da ritenersi sospeso.
ARTICOLO 18
DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Se lo Statuto non prevede diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
ARTICOLO 19
ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO
1. Per le attività non di religione o di culto l’Istituto tiene le scritture contabili previste dalle leggi tributarie e osserva le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.
ARTICOLO 20
MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta del Thing e del Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei loro componenti.
2. Il presente Statuto sarà accompagnato da apposito Regolamento di attuazione. Il Regolamento è approvato, e modificato, in riunione congiunta dell’Assemblea dei Goði, del Thing e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta dei componenti dei tre organi.
3. Il presente Statuto sarà altresì accompagnato da apposito regolamento attuativo delle norme religiose, denominato “Wolfsbuch”: principale manuale spirituale della tradizione Wolfsangista. Questo può essere discusso e modificato con il parere favorevole dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea dei Goði.
ARTICOLO 21
ESTINZIONE DELLA FEDERAZIONE
1. Per deliberare l’estinzione volontaria della Federazione occorre la riunione congiunta del Thing e del Comitato Direttivo Finanziario, ed il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei loro componenti nonché del Reik e del Tesoriere.
2. Nel caso di estinzione della Federazione, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto all’Associazione di Promozione Sociale Tempio del Lupo – Comunità Etenista Italiana.
3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai loro successori legittimi se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della volontà dei donatori.
ARTICOLO 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto e dai suoi regolamenti, si rinvia alle leggi dello Stato italiano.
CARICHE PUBBLICHE
Per l’Assemblea dei Goðar:
Alto Goði: sig. Pagani Matteo
Per il Thing
Guardasigilli: sig. Santosuosso Alex
eletto il 27/09/2025
Per il Comitato Direttivo Finanziario
Tesoriere: dott. Alimandi Marco
eletto il 27/09/2025